Titolo I°: Istituzione e scopo dell'associazione
art. 1
È costituita la Associazione denominata Associazione per la storia della lingua italiana - in breve ASLI - L'Associazione ha sede in Firenze, presso l'Accademia della Crusca, Villa Medicea di Castello, Via di Castello 46. La durata dell'Associazione è illimitata.
art. 2
L'Associazione, che non ha finalità politiche, nè scopo di lucro, si propone di promuovere gli studi di storia della lingua italiana, ad ogni livello culturale, scientifico e didattico; di tutelare la dignità e la professionalità delle discipline afferenti; e di sostenere la diffusione e lo sviluppo della lingua nazionale. L'Associazione opererà nell'intero territorio nazionale e all'estero. Per il conseguimento dei suoi scopi la Associazione può compiere tutti gli atti che i suoi organi riterranno opportuni.
art. 3
Al conseguimento dei suoi scopi l'Associazione provvede: - con le quote annue dei soci; - con lasciti, donazioni ed oblazioni fatti in favore della Associazione; - con proventi diversi inclusi quelli derivanti da apposite convenzioni con gli organismi regionali e territoriali competenti a corrispondere contributi, rimborsi o assegni per le attività scientifiche e culturali e di altra natura rese dalla Asociazione, nonché con contributi, rimborsi ed assegni corrisposti da terzi, Enti, Società, Persone Fisiche o Giuridiche.
art. 4
La vita della Associazione è disciplinata dal presente Statuto. La Assemblea dei soci dell'Associazione potrà approvare uno o più regolamenti interni.
Titolo II°: I soci
art. 5
Hanno titolo per far parte dell'Associazione tutti coloro, professori universitari di ruolo, fuori ruolo e in pensione, che insegnino o abbiano insegnato come titolari la storia della lingua italiana e le materie scientificamente affini. Hanno titolo inoltre per far parte della Associazione i ricercatori universitari afferenti alla storia della lingua italiana e alle materie scientificamente affini. Sul merito della affinità è tenuta ad esprimersi e deliberare l'Assemblea. Su domanda dell'interessato il Consiglio Direttivo verifica l'esistenza e conferma la idoneità dei titoli presentati per la adesione all'Associazione. I soci hanno diritto di partecipare alla attività della Associazione e di beneficiare di tutto quanto questa ponga in essere in favore degli associati. I soci hanno l'obbligo di uniformarsi a quanto prescrivono il presente Statuto e i Regolamenti interni e a tutte le deliberazioni prese dalla Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo per il buon funzionamento della Associazione. I soci dovranno pagare una quota annua di Associazione che sarà deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Sono soci fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Associazione, oltre a tutti coloro che abbiano aderito alla Associazione entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo. I soci fondatori hanno tutti i diritti e gli obblighi dei soci ordinari. Sono soci ordinari tutti coloro che hanno aderito alla Associazione e godono di tutti i diritti e sono soggetti a tutti i doveri previsti dallo Statuto. L'Assemblea, col voto favorevole della maggioranza dei presenti, a scrutinio segreto su proposta scritta diretta al Consiglio di almeno due soci ordinari può deliberare la adesione alla Associazione di studiosi di discipline diverse, italiani e stranieri, oltre a enti pubblici e privati. Tale deliberazione avverrà nella prima seduta assembleare successiva al ricevimento della proposta. L'Assemblea, con la stessa delibera, precisa i diritti ed i doveri dei nuovi soci. I soci non in regola col pagamento delle quote sociali perdono l'elettorato attivo e passivo. La Assemblea dei soci, a scrutinio segreto e col voto favorevole di almeno due terzi dei votanti può nominare soci onorari a vita, per particolari meriti e su proposta di almeno due soci ordinari. I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota sociale, non hanno diritto di voto in assemblea e di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.
art. 6
La qualità di socio si perde, oltreché per dimissioni, per decisione del Consiglio, nei seguenti casi: a) Ove vengano a mancare, in qualunque momento, i requisiti di cui all'art. 5. b) Qualora il socio, omettendo di pagare le quote associative, persista nello stato di morosità per almeno due anni, dopo che sia rimasto senza esito un invito scritto. La perdita della qualità di socio comporta la contemporanea decadenza da ogni diritto verso l'Associazione. I soci dovranno essere iscritti in un libro dei Soci, con pagine progressivamente numerate, vidimato prima della messa in uso e annualmente da un Notaio o da Pubblica Amministrazione competente per legge.
Titolo III: Il patrimonio sociale
art. 7
Il patrimonio dell' Associazione è costituito: a) da tutto quanto recepito secondo il disposto dell'art. 3 del presente Statuto; b) da somme di denaro depositate presso Istituti di Credito o presso la Cassa dell'Associazione; c) da immobili; d) da mezzi di trasporto; e) da mobili, apparecchi e materiali, oggetti di varia natura e vario impiego. Il denaro sociale non potrà essere erogato a fini diversi da quelli per cui l'Associazione è istituita.
art. 8
Il patrimonio sociale è proprietà esclusiva dell'Associazione. In caso di scioglimento di questa, si prevederà alla destinazione da dare al patrimonio nel rispetto del disposto dell'art. 23 del presente statuto.
art. 9
Ogni anno solare il Consiglio Direttivo compila lo stato patrimoniale dell'Associazione ed i bilanci preventivo e consuntivo delle Entrate e delle Uscite e ne rende conto ai Soci. Almeno dieci giorni prima dell'Assemblea Generale dei Soci saranno depositati presso la Sede Sociale per la consultazione tutti i documenti contabili e il Libro dei Soci.
Titolo IV°: Organi sociali le assemblee e le votazioni
art. 10
Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Segretario; e) il Tesoriere; f) il Collegio dei Sindaci Revisori.
art. 11
L'Assemblea dei Soci si riunisce anche fuori della sede sociale almeno una volta l'anno per orientare le iniziative del Consiglio Direttivo e deliberare sulla relazione programmatica e finanziaria e sui bilanci preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio; nonché sulle altre materie previste dalla legge e dal presente Statuto. In occasione della assemblea annuale può essere organizzato un incontro di studio.
art. 12
L'Assemblea dei Soci con avviso scritto a domicilio, è convocata dal Presidente nella sede da lui indicata.
art. 13
L'Assemblea dei Soci può essere convocata straordinariamente dal Presidente su richiesta di almeno un quarto dei Soci, nonché in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.
art. 14
Per la validità dell'Assemblea, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora. Il socio potrà conferire delega scritta. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
art. 15
Le votazioni, ad eccezione delle votazioni concernenti le persone, si fanno a scrutinio palese. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.
art. 16
L'Assemblea dei Soci elegge il Consiglio per scrutinio segreto assegnando la cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere.
art. 17
Le modifiche dello Statuto dovranno essere deliberate da una Assemblea Straordinaria dei Soci, che veda la presenza di almeno i due terzi dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Potranno essere poste all'ordine del giorno le proposte di modifica statutaria presentate al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della data di assemblea. Non sono ammesse deleghe per le votazioni aventi ad oggetto modifiche statutarie. Al Consiglio Direttivo è fatto obbligo di comunicare ai soci la proposta di modifica con almeno un mese di anticipo sulla data dell'assemblea, allegando la proposta alla convocazione.
art. 18
Il Consiglio Direttivo, composto di cinque (5) membri, Presidente Segretario, Tesoriere e due Consiglieri, delibera su tutte le materie non riservate all'Assemblea dei Soci. In particolare provvede: a) all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ivi compreso l'acquisto di mobili anche iscritti al P.R.A.; oggetti e materiali di uso corrente per l'attività dell'Associazione salvi i limiti di cui in seguito; b) alla predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi; c) alla verifica dell'esistenza e alla conferma dell'idoneità dei titoli presentati per la adesione alla Associazione ed alla determinazione delle quote associative; d) alla redazione dei Regolamenti da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea. e) a decidere la perdita della qualità di socio nei casi previsti dallo Statuto. f) a deliberare, dirigere ed attuare le iniziative della Associazione di cui all'art. 2 dello Statuto. Il Consiglio può delegare particolari incarichi a uno o più consiglieri o a comitati composti anche da membri esterni alla associazione che opereranno in conformità con le disposizioni impartite dal Consiglio e rispondendone ad esso. Compie, inoltre, qualsiasi altra funzione ed esercita qualunque altro potere che non sia specificatamente riservato ad altri dalla legge. In sede di Atto Costitutivo potrà essere eletto un comitato Direttivo provvisorio di tre membri tra i quali sarà designato il Presidente. Il Comitato Direttivo, rimarrà in carica sino alla nomina del primo Consiglio Direttivo e ne svolgerà, pro-tempore, le funzioni. Il primo Consiglio Direttivo dovrà essere eletto dalla prima assemblea annuale che dovrà essere convocata non oltre l'anno solare successivo a quello di costituzione della Associazione. Non sono in alcun modo cedibili o alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico. Per l'acquisto, la vendita o la permuta di immobili o per la creazione di passività ipotecarie è necessaria la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci.
art. 19
I componenti il Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e non possono essere rieletti, tranne il Presidente e il Segretari, per il triennio successivo.
art. 20
Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno su iniziativa del Presidente o su richiesta di due componenti.
art. 21
1- Il Presidente: a) rappresenta legalmente l'Associazione anche di fronte ai terzi ed in giudizio; firma gli atti d i documenti che comportano impegno per la Associazione; b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio e le Assemblee dei Soci; c) svolge le altre funzioni assegnategli dallo Statuto, dalla Assemblea o dal Consiglio. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano. 2- Il Segretario: a) assiste e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo; b) redige e conserva i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio; c) aggiorna e conserva il Libro Soci; d) è responsabile del lavoro di segreteria; e) conserva i libri ed i documenti sociali. 3- Il Tesoriere a) è responsabile delle operazioni contabili della associazione; b) può effettuare incassi e pagamenti per le operazioni approvate dal Consiglio direttivo, anche a mezzo di operazioni su conti correnti bancari o postali; c) collabora col Presidente sotto la sua direzione, per le operazioni di contenuto economico e contabile; d) risponde del suo operato al Consiglio Direttivo.
Titolo V: Collegio dei sindaci revisori
art. 22
La Assemblea potrà eleggere un Collegio dei Sindaci Revisori. Il Collegio dei Sindaci Revisori, se eletto, si compone di tre membri, scelti anche tra non soci, che dureranno in carica tre anni. Il Collegio dei Sindaci Revisori cura il controllo dell'amministrazione dell'Associazione ed i suoi lavori sono regolamentati dalle norme vigenti in materia.
Titolo VI°: Lo scioglimento
art. 23
L'Associazione potrà essere sciolta con delibera assemblare presa con la maggioranza e a norma dell'art. 21 del Codice Civile; in caso di scioglimento si applicheranno le norme vigenti in materia con particolare riferimento agli artt. 31 e 32 del Codice Civile. Si indica la Accademia della Crusca come destinataria del patrimonio dell'Associazione.
art. 24
Firmato: Giovanni Nencioni, Francesco Bruni, Nicoletta Maraschio, Luca Serianni, Paolo Nasti Notaio.
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